PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge stabilisce nuovi criteri di organizzazione territoriale del servizio idrico al fine di consentire la partecipazione degli amministratori locali alla gestione del servizio stesso e di provvedere alla riduzione delle tariffe dei servizi idrici nei comuni con popolazione inferiore a 40.000 abitanti.

Art. 2.
(Modifiche al decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152).

      1. Al comma 2 dell'articolo 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

          «c-bis) contenimento della tariffa nei comuni con popolazione inferiore a 40 mila abitanti».

      2. La lettera e) del comma 2 dell'articolo 151 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituita dalla seguente:

          «e) i criteri di differenziazione e le modalità di applicazione delle tariffe determinate e stabilite dagli enti locali e del loro aggiornamento, anche con riferimento alle diverse categorie di utenze».

      3. Dopo il comma 2 dell'articolo 151 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono inseriti i seguenti:

      «2-bis. Ai fini della gestione del servizio e della determinazione di tariffe differenziate ai sensi della lettera c-bis) del comma 2 dell'articolo 147 e della lettera e) del comma 2 del presente articolo, le convenzioni devono altresì prevedere la

 

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partecipazione dei sindaci, o di loro delegati, dei comuni con popolazione inferiore a 40.000 abitanti che hanno una disponibilità di risorse idriche reperibili o attivabili superiore ai propri fabbisogni.
      2-ter. I comuni con popolazione inferiore a 40.000 abitanti hanno facoltà di provvedere alla distribuzione delle risorse idriche sul proprio territorio tramite il personale dipendente».